PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge promuove l'adozione di misure volte a garantire la sicurezza degli edifici pubblici e privati e il loro mantenimento obbligatorio in condizioni di sicurezza mediante l'insieme sistematico e programmato di interventi manutentori e di verifiche della stabilità degli edifici stessi.

Art. 2.
(Commissione per l'aggiornamento della normativa tecnica vigente).

      1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri delle infrastrutture, dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio e per i beni e le attività culturali, è istituita una commissione per l'aggiornamento e la revisione della normativa tecnica vigente relativa alla stabilità degli edifici e agli interventi occorrenti per il mantenimento degli stessi in condizioni di sicurezza.
      2. La commissione di cui al comma 1 conclude i propri lavori entro sei mesi dalla sua costituzione.

Art. 3.
(Compiti dello Stato).

      1. Con decreti del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro per i beni e le attività culturali, emanati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'istituzione e la conservazione presso ogni

 

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edificio composto da non meno di cinque unità immobiliari, di un fascicolo del fabbricato redatto da professionisti abilitati alla progettazione di edifici con caratteristiche uguali all'edificio stesso, contenente le informazioni tecniche sull'edificio. Con successivi e distinti decreti, emanati ai sensi di quanto previsto dal periodo precedente, sono altresì stabiliti le priorità e i tempi per l'esecuzione dei lavori di adeguamento, da parte dei proprietari degli immobili interessati, alla normativa aggiornata ai sensi dell'articolo 2, attribuendo ai competenti organi delle amministrazioni degli enti locali il monitoraggio delle rilevazioni effettuate; con i medesimi decreti si procede all'individuazione dei casi nei quali il sindaco può avvalersi dei poteri di ordinanza per imporre l'esecuzione degli interventi ai proprietari inadempienti ovvero incaricare dell'esecuzione soggetti terzi, fermo restando l'onere degli interventi a carico dei medesimi proprietari.
      2. Nella determinazione delle priorità dei tempi dei lavori di adeguamento, di cui al comma 1, si tiene conto, oltre che dell'età degli edifici e delle loro condizioni statiche risultanti dal fascicolo di cui al medesimo comma 1, del grado di sismicità della zona in cui è ubicato l'immobile, della tipologia edilizia con la quale è realizzato, della sua destinazione d'uso e della sua eventuale apertura al pubblico.
      3. In ogni caso l'adeguamento degli edifici alla normativa tecnica di cui all'articolo 2 deve essere effettuato entro dieci anni dal completamento della revisione e dell'aggiornamento della medesima normativa ad opera della commissione di cui al citato articolo 2.

Art. 4.
(Tipologia di interventi).

      1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono quelli definiti dalle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al

 

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decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni.
      2. Il Ministro dei beni e delle attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, sentite le amministrazioni preposte alla tutela del vincolo, predispone apposite norme tecniche da adottare, anche in deroga a quelle stabilite dalla commissione di cui all'articolo 2, per eseguire comunque gli interventi necessari nel caso in cui la loro esecuzione non possa avvenire con il mantenimento della esistente tipologia edilizia e l'immobile o il contesto urbano nel quale esso è situato siano vincolati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.

Art. 5.
(Agevolazioni).

      1. Per l'esecuzione degli interventi di cui alla presente legge sono concessi i benefìci previsti dal presente articolo.
      2. Ai proprietari dell'immobile utilizzato direttamente quale prima abitazione o concesso in locazione per uso di abitazione primaria per non meno di otto anni, è concesso un contributo pari al 30 per cento dell'importo speso per l'esecuzione delle opere realizzate, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), sulla base di documentazione fiscalmente idonea.
      3. Il contributo di cui al comma 2 è concesso ai soggetti in possesso dei requisiti previsti per l'accesso all'edilizia agevolata alla data di inizio dell'esecuzione degli interventi.
      4. Indipendentemente dalla concessione del contributo di cui al comma 2 del presente articolo, l'agevolazione fiscale di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e all'articolo 9 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, è concessa, prescindendo dal possesso dei requisiti soggettivi e della destinazione degli

 

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immobili, ai proprietari che eseguono le opere necessarie per il mantenimento in condizioni di sicurezza degli edifici nel periodo indicato nel comma 3 dell'articolo 3 della presente legge, ovvero agli acquirenti di immobili sui quali sono stati effettuati gli interventi stessi sulla base di idonea documentazione fiscale.
      5. All'IVA dovuta per l'esecuzione degli interventi di cui alla presente legge si applica l'aliquota del 4 per cento.
      6. Tutti gli atti comunque connessi all'esecuzione degli interventi di cui alla presente legge sono esenti dall'imposta di bollo.
      7. Le tariffe professionali di tutti i professionisti comunque richiesti per le loro prestazioni ai fini dello svolgimento di attività finalizzate alla realizzazione degli interventi di cui alla presente legge sono ridotte del 50 per cento.

Art. 6.
(Demolizioni).

      1. Qualora, per motivi di sicurezza, il sindaco, con propria ordinanza, imponga la demolizione di un edificio costruito conformemente alle previsioni dei vigenti strumenti urbanistici, ai proprietari è riconosciuto il diritto di ricostruire un nuovo edificio avente dimensioni di cubatura e di superficie uguali a quelle dell'edificio demolito, a condizione che tale ricostruzione non contrasti con ragioni di sicurezza relative al suolo sul quale insisteva.
      2. Qualora gli edifici demoliti non possano essere ricostruiti nel luogo di sedime per le ragioni di sicurezza di cui al comma 1, i proprietari hanno diritto all'assegnazione, da parte del comune, di altre aree di proprietà del comune stesso, al quale è contestualmente trasferita l'area di sedime dell'edificio demolito. Il trasferimento e la cessione in proprietà delle aree di cui al presente comma avvengono con totale esenzione dalle imposte sui trasferimenti immobiliari.

 

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      3. Per la ricostruzione degli immobili demoliti ai sensi del presente articolo, oltre ai contributi e alle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 5, i comuni concedono un contributo in conto capitale pari al 40 per cento del costo di ricostruzione dell'edificio. Per la concessione dei contributi di cui al presente comma, i comuni istituiscono un fondo alimentato con una percentuale delle entrate derivanti dalla imposta comunale sugli immobili (ICI) da essi stabilita in relazione alle previsioni effettuate in sede di monitoraggio dei fascicoli dei fabbricati ai sensi dell'articolo 3, comma 1.
      4. Gli immobili ricostruiti ai sensi del presente articolo, per un periodo di dieci anni dalla loro ultimazione, possono essere alienati alle seguenti condizioni:

          a) che sia garantita prelazione reale all'acquisto da parte di eventuali locatari;

          b) che sia restituita al comune la quota del contributo ricevuto ai sensi del comma 3, determinata dal comune stesso in relazione al tempo trascorso dall'ultimazione dell'edificio da alienare.

Art. 7.
(Fondo speciale per l'adeguamento alla normativa sulla sicurezza degli edifici).

      1. Per la concessione dei contributi di cui alla presente legge è istituito un fondo speciale alimentato da risorse trasferite dal fondo di riserva della Cassa depositi e prestiti Spa, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284.
      2. Le disponibilità del fondo speciale sono ripartite tra le regioni con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. I contributi sono erogati dalle regioni fino a capienza delle disponibilità ad esse attribuite.
      3. Le regioni e i comuni, nell'ambito della proprie disponibilità, possono destinare una quota dei proventi derivanti da proprie imposte all'alimentazione del fondo speciale.

 

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Art. 8.
(Finanziamenti).

      1. Per gli interventi su immobili pubblici di interesse storico o artistico è istituito un apposito fondo alimentato con il 50 per cento dei proventi derivanti da qualsiasi forma di gioco o scommessa esercitati dallo Stato.
      2. Per gli interventi su immobili pubblici o di proprietà privata in uso pubblico, gli enti proprietari o utilizzatori istituiscono una apposita unità previsionale di base nei rispettivi bilanci, nella quale versano il 50 per cento degli importi iscritti nelle unità previsionali di base destinate alla manutenzione del patrimonio in proprietà o in uso.

Art. 9.
(Accelerazioni procedurali).

      1. I termini per il rilascio delle concessioni, autorizzazioni o nulla osta previsti dalle disposizioni vigenti alla data di inizio dell'esecuzione degli interventi di cui alla presente legge sono ridotti alla metà.
      2. I progetti per l'adeguamento degli edifici esistenti alla normativa tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 2 sono sottoposti a controllo da parte dei competenti uffici tecnici.
      3. Per i controlli di cui al comma 2 le amministrazioni regionali e i privati possono avvalersi della consulenza di enti pubblici individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture, previa apposita convenzione, il cui schema-tipo è definito dal medesimo decreto.
      4. Per i lavori soggetti alla denuncia di inizio attività prevista dalla parte I, titolo II, capo III, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, la dichiarazione del progettista abilitato nella quale si assevera la conformità delle opere alle prescrizioni vigenti deve essere estesa anche alla conformità alla normativa tecnica aggiornata ai sensi

 

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dell'articolo 2 della presente legge. Il progettista è comunque tenuto ad allegare alla relazione stessa i risultati del controllo di cui ai commi 2 e 3.
      5. I comuni esercitano controlli a campione sulla conformità delle opere in corso di realizzazione ai progetti approvati, informando gli enti erogatori dei contributi sulle diversità esecutive riscontrate, qualora da queste possa derivare la revoca dei contributi e dei benefìci di cui all'articolo 5.

Art. 10.
(Assicurazione obbligatoria).

      1. Dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 2 del presente articolo, i fabbricati, indipendentemente alla loro destinazione d'uso, devono essere coperti da assicurazione sia per le responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'articolo 2054 del codice civile, sia per i rischi di invalidità permanente o di morte degli occupanti degli immobili stessi a causa di eventi determinati da cedimenti strutturali o statici degli edifici.
      2. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dello sviluppo economico, sentite le associazioni rappresentative delle compagnie di assicurazione e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, sono adottate le norme di attuazione del presente articolo recanti le condizioni, i tempi e le modalità per l'adeguamento all'obbligo delle coperture assicurative previste al comma 1, le condizioni generali di contratto per le assicurazioni di cui al medesimo comma 1, con particolare riferimento a quelle relative alla statica degli immobili, la disciplina della riassicurazione e l'istituzione di un eventuale fondo di garanzia.
      3. Con i decreti di cui al comma 2 sono altresì individuati i criteri per garantire che il premio da corrispondere per le assicurazioni di cui al presente articolo sia

 

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rapportato agli effettivi rischi coperti dalla assicurazione in modo da incentivare l'effettuazione degli interventi previsti dalla presente legge con adeguate riduzioni del premio stesso.
      4. I contributi di cui agli articoli 5 e 6 sono corrisposti solo per gli immobili coperti da assicurazione ai sensi del presente articolo.