1. La presente legge promuove l'adozione di misure volte a garantire la sicurezza degli edifici pubblici e privati e il loro mantenimento obbligatorio in condizioni di sicurezza mediante l'insieme sistematico e programmato di interventi manutentori e di verifiche della stabilità degli edifici stessi.
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri delle infrastrutture, dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio e per i beni e le attività culturali, è istituita una commissione per l'aggiornamento e la revisione della normativa tecnica vigente relativa alla stabilità degli edifici e agli interventi occorrenti per il mantenimento degli stessi in condizioni di sicurezza.
2. La commissione di cui al comma 1 conclude i propri lavori entro sei mesi dalla sua costituzione.
1. Con decreti del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro per i beni e le attività culturali, emanati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'istituzione e la conservazione presso ogni
1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono quelli definiti dalle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al
1. Per l'esecuzione degli interventi di cui alla presente legge sono concessi i benefìci previsti dal presente articolo.
2. Ai proprietari dell'immobile utilizzato direttamente quale prima abitazione o concesso in locazione per uso di abitazione primaria per non meno di otto anni, è concesso un contributo pari al 30 per cento dell'importo speso per l'esecuzione delle opere realizzate, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), sulla base di documentazione fiscalmente idonea.
3. Il contributo di cui al comma 2 è concesso ai soggetti in possesso dei requisiti previsti per l'accesso all'edilizia agevolata alla data di inizio dell'esecuzione degli interventi.
4. Indipendentemente dalla concessione del contributo di cui al comma 2 del presente articolo, l'agevolazione fiscale di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e all'articolo 9 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, è concessa, prescindendo dal possesso dei requisiti soggettivi e della destinazione degli
1. Qualora, per motivi di sicurezza, il sindaco, con propria ordinanza, imponga la demolizione di un edificio costruito conformemente alle previsioni dei vigenti strumenti urbanistici, ai proprietari è riconosciuto il diritto di ricostruire un nuovo edificio avente dimensioni di cubatura e di superficie uguali a quelle dell'edificio demolito, a condizione che tale ricostruzione non contrasti con ragioni di sicurezza relative al suolo sul quale insisteva.
2. Qualora gli edifici demoliti non possano essere ricostruiti nel luogo di sedime per le ragioni di sicurezza di cui al comma 1, i proprietari hanno diritto all'assegnazione, da parte del comune, di altre aree di proprietà del comune stesso, al quale è contestualmente trasferita l'area di sedime dell'edificio demolito. Il trasferimento e la cessione in proprietà delle aree di cui al presente comma avvengono con totale esenzione dalle imposte sui trasferimenti immobiliari.
a) che sia garantita prelazione reale all'acquisto da parte di eventuali locatari;
b) che sia restituita al comune la quota del contributo ricevuto ai sensi del comma 3, determinata dal comune stesso in relazione al tempo trascorso dall'ultimazione dell'edificio da alienare.
1. Per la concessione dei contributi di cui alla presente legge è istituito un fondo speciale alimentato da risorse trasferite dal fondo di riserva della Cassa depositi e prestiti Spa, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284.
2. Le disponibilità del fondo speciale sono ripartite tra le regioni con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. I contributi sono erogati dalle regioni fino a capienza delle disponibilità ad esse attribuite.
3. Le regioni e i comuni, nell'ambito della proprie disponibilità, possono destinare una quota dei proventi derivanti da proprie imposte all'alimentazione del fondo speciale.
1. Per gli interventi su immobili pubblici di interesse storico o artistico è istituito un apposito fondo alimentato con il 50 per cento dei proventi derivanti da qualsiasi forma di gioco o scommessa esercitati dallo Stato.
2. Per gli interventi su immobili pubblici o di proprietà privata in uso pubblico, gli enti proprietari o utilizzatori istituiscono una apposita unità previsionale di base nei rispettivi bilanci, nella quale versano il 50 per cento degli importi iscritti nelle unità previsionali di base destinate alla manutenzione del patrimonio in proprietà o in uso.
1. I termini per il rilascio delle concessioni, autorizzazioni o nulla osta previsti dalle disposizioni vigenti alla data di inizio dell'esecuzione degli interventi di cui alla presente legge sono ridotti alla metà.
2. I progetti per l'adeguamento degli edifici esistenti alla normativa tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 2 sono sottoposti a controllo da parte dei competenti uffici tecnici.
3. Per i controlli di cui al comma 2 le amministrazioni regionali e i privati possono avvalersi della consulenza di enti pubblici individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture, previa apposita convenzione, il cui schema-tipo è definito dal medesimo decreto.
4. Per i lavori soggetti alla denuncia di inizio attività prevista dalla parte I, titolo II, capo III, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, la dichiarazione del progettista abilitato nella quale si assevera la conformità delle opere alle prescrizioni vigenti deve essere estesa anche alla conformità alla normativa tecnica aggiornata ai sensi
1. Dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 2 del presente articolo, i fabbricati, indipendentemente alla loro destinazione d'uso, devono essere coperti da assicurazione sia per le responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'articolo 2054 del codice civile, sia per i rischi di invalidità permanente o di morte degli occupanti degli immobili stessi a causa di eventi determinati da cedimenti strutturali o statici degli edifici.
2. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dello sviluppo economico, sentite le associazioni rappresentative delle compagnie di assicurazione e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, sono adottate le norme di attuazione del presente articolo recanti le condizioni, i tempi e le modalità per l'adeguamento all'obbligo delle coperture assicurative previste al comma 1, le condizioni generali di contratto per le assicurazioni di cui al medesimo comma 1, con particolare riferimento a quelle relative alla statica degli immobili, la disciplina della riassicurazione e l'istituzione di un eventuale fondo di garanzia.
3. Con i decreti di cui al comma 2 sono altresì individuati i criteri per garantire che il premio da corrispondere per le assicurazioni di cui al presente articolo sia